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Detrazioni Sanificazione Ambientale

Buone Notizie per le Attività che devono Sanificare gli Ambienti, con il Decreto Sostegni Bis viene introdotto un Credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la Sanificazione degli Ambienti e degli Strumenti utilizzati e per l’acquisto di DPI e di altri dispositivi atti a garantire la Salute dei Lavoratori e degli Utenti


Pubblichiamo questo articolo per informare chiunque sia interessato a valutare la sanificazione degli ambienti della propria attività che

L’articolo 32 del Decreto Sostegni-bis (D.L. 73/2021), al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione della pandemia, prevede la fruizione di un credito d’imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L’importo stanziato dal legislatore per finanziarie la misura agevolativa è di 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Sotto il profilo soggettivo, l’agevolazione può essere fruita:

  • dai soggetti esercenti attività d’impresa;
  • dai soggetti esercenti attività artistica e professionale;
  • dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti;
  • dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.

Per quanto riguarda l’ambito oggettivo le spese che possono essere ammesse alla fruizione del credito d’imposta sono, tra le altre, quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività.

Il credito d’imposta spetta nella misura del 30% delle sopra citate spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.

La modalità di utilizzo del credito d’imposta è duplice, infatti può essere fruito direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa la periodo d’imposta di sostenimento delle spese (quindi periodo d’imposta 2021) ovvero può essere oggetto di compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997. In quest’ultima ipotesi, per espressa previsione legislativa, non si applica il limite ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007.

Inoltre, viene previsto che il credito d’imposta non rappresenta un provento rilevante sia ai fini delle imposte dirette (Ires e Irpef) sia ai fini Irap e la detassazione del credito d’imposta non influenza:

  • il rapporto di deducibilità degli interessi passivi ai fini Irpef ex articolo 61 Tuir;
  • il prorata di deducibilità dei costi ex articolo 109, comma 5, Tuir.

Con un provvedimento direttoriale l’Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta, anche in considerazione del fatto che, come sopra visto, le risorse destinate a tale misura ammontano a 200 milioni di euro per l’anno 2021.

Per maggiori informazioni sul Decreto Sostegni Bis e l’articolo n.32 che specifica quanto appena riportato, visita il sito del Ministero del Lavoro al seguente LINK.

SE DESIDERI SANIFICARE I TUOI AMBIENTI APPROFITTANDO DEL CREDITO DI IMPOSTA VISITA: airsteril.it

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